Statuto Associazione Ornitologi Marchigiani – APS

Art. 1 – Costituzione

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche e integrazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Ornitologi Marchigiani”, e di seguito denominata Associazione.

Inoltre, a seguito dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione integrerà la propria denominazione con l’acronimo “ETS” (Ente Terzo Settore) da utilizzare nei rapporti coi terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico e quindi assumerà la denominazione “ Ornitologi Marchigiani – APS – ETS”.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Macerata (MC).

Il trasferimento della sede legale dell’Associazione all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere adottata con deliberazione del Consiglio Direttivo. Vi è l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione può costituire sedi operative secondarie.

Art. 3 – Scopi

L’Associazione ha come scopo lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale con particolare riguardo per lo studio, la tutela, la gestione e conservazione dell’avifauna e delle componenti ecosistemiche.

L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all’art.5 D.lgs. 117/2017, lettere:

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Intende perseguirli anche con le attività di seguito meglio descritte:

  1. promozione, organizzazione e realizzazione di studi e ricerche sull’avifauna selvatica, sulle componenti ecosistemiche;
  2. promozione, organizzazione e gestione di incontri, seminari, convegni, corsi ed attività divulgative allo scopo di diffondere e migliorare le conoscenze sull’avifauna e gli ambienti naturali;
  3. definizione di un codice deontologico per chi a vario titolo opera nei campi della gestione e conservazione dell’avifauna e degli ecosistemi;
  4. ogni altra attività relativa alle finalità di cui sopra con particolare attenzione a tutti quei provvedimenti di enti pubblici e privati che possano incidere sulla conservazione dell’avifauna e degli ecosistemi.

Inoltre, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Per le predette attività l’Associazione potrà collaborare con Enti pubblici e/o privati di rilevanza locale o nazionale o internazionale. Potrà altresì collaborare con organismi, movimenti, associazioni e fondazioni e/o persone giuridiche.

L’Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 – Soci

Si distinguono in:

  • Fondatori — coloro che hanno sottoscritto l’Atto di costituzione dell’Associazione.
  • Ordinari — persone fisiche che intendono condividere gli scopi e le attività dell’Associazione, come sopra precisati, e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo.
  • Onorari – il Consiglio Direttivo può, con la maggioranza assoluta dei voti, nominare “Socio Onorario” una personalità del mondo culturale e/o scientifico o che svolga attività di particolare rilievo in armonia con i fini dell’Associazione.

Tutti i soci, in ossequio al principio di democraticità, hanno uguali diritti e uguali doveri.

Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche o, a far data dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, enti giuridici (APS, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell’articolo 35 del Codice del Terzo Settore, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.

L’elenco dei Soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 5 – Quote di adesione

I soci sono tenuti a versare all’Associazione una quota annuale la cui entità è definita dall’Assemblea.

Art. 6 – Status di socio

Lo status di socio si acquisisce:

  • per i soci fondatori dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo;
  • per i soci ordinari alla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
  • per i soci onorari alla data di nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non hanno diritto di voto in assemblea.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all’elettività delle cariche associative, all’esercizio del voto individuale ed all’effettività del rapporto associativo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’ammissione alla qualifica di socio avviene su domanda scritta degli interessati, ove sia riportato il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

L’accettazione delle domande di ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora la domanda sia accolta, dopo aver pagato la quota sociale il richiedente diventerà socio dell’Associazione e i suoi dati saranno conservati con ogni cura nel registro dei soci.

Le eventuali esclusioni devono essere motivate. Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine sopra riportato, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione utile.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I diritti dei soci sono:

  • frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione.
  • intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie, qualora siano in regola con il pagamento della quota associativa.
  • votare ed essere votati per entrare negli organi dirigenti dell’Associazione. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
  • discutere e approvare i bilanci/rendiconti annuali.
  • accedere alle informazioni e al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Per avere diritto di voto occorre essere iscritti all’associazione da almeno 3 mesi.

I doveri dei soci sono:

  • rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, nonché mantenere una irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede.
  • pagare annualmente la quota sociale di adesione.
  • non denigrare l’Associazione e/o i suoi organi dirigenti o i suoi soci.
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile. Il socio è tenuto a rinnovare l’iscrizione versando la quota sociale dal 1 Gennaio al 30 Giugno di ogni anno solare.

Le quote o i contributi associativi (siano essi donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari) sono intrasmissibili.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito o con rimborso spese secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Art. 8 – Esclusione dei soci

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde esclusivamente per:

  • recesso o decesso del socio;
  • scioglimento dell’Associazione;
  • mancato pagamento della quota sociale annua, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo il quale ne dà comunicazione all’Assemblea;
  • espulsione o radiazione per gravi motivi, da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota sociale annua versata.

La qualità di socio si perde per esclusione. L’esclusione può avvenire solo per gravi motivi e cioè per comportamento incompatibile con le finalità dell’Associazione e deve essere deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • l’attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)

Il Revisore dei Conti è nominato se previsto come obbligatorio dalla legge o da atti aventi forza di legge.

Gli organi di cui sopra svolgono la propria attività a titolo gratuito. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 10 – Assemblea degli associati – composizione

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

Ogni socio può avere un numero massimo di tre deleghe così come previsto dall’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Così come previsto dall’art. 24 comma 4 del D.lgs. 117/2017 la partecipazione all’assemblea può essere effettuata anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni prese in conformità alle norme di legge ed allo Statuto vincolano tutti i soci.

Art. 11 – Convocazione e validità delle sedute

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.

L’Assemblea dei soci può essere convocata, in via straordinaria,dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 13 e 21, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Il Presidente provvede alla convocazione per mezzo di e-mail, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di riunione dell’Assemblea e con l’elenco dei punti all’ordine del giorno.

Il preavviso deve essere di almeno 15 giorni sia per la prima che per la seconda convocazione.

In prima convocazione la validità dell’Assemblea si ha con la presenza della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di modifiche allo statuto o scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui all’art. 13 e all’art. 21.

Art. 12 – Assemblea

L’Assemblea è competente a deliberare:

  • sull’approvazione e sulle modifiche dello Statuto e/o del Regolamento;
  • sull’approvazione del bilancio consuntivo e verifica del programma svolto;
  • sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
  • sull’approvazione del programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo e sull’approvazione a consuntivo, delle attività svolte dal Consiglio stesso;
  • sulle modalità ed entità di contribuzione dei soci;
  • sull’approvazione del bilancio sia preventivo che consuntivo e sulla delibera per eventuali disavanzi di gestione.

L’Assemblea inoltre elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti, alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato ed elegge una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

Art. 13 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 20.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da 3 a 9 membri eletti dall’Assemblea, ha il compito di applicare gli indirizzi dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri ed è valido con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari la maggioranza dei Consiglieri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, qualora si verificasse una parità di voti, sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione ed elegge al suo interno:

  • il Presidente: convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  • il segretario che tiene aggiornato l’elenco dei soci, redige e sottoscrive i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, e sovrintende alla cura della corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

  • nomina il tesoriere che cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili;
  • predispone il programma delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati e svolge tutte le attività coerentemente con gli scopi dell’Associazione;
  • convoca l’Assemblea e predispone l’ordine del giorno;
  • esegue le delibere dell’Assemblea;
  • coopta nuovi componenti;
  • predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
  • procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • delibera in prima istanza l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
  • stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
  • redige l’eventuale regolamento interno;
  • in caso di necessità, adotta provvedimenti d’urgenza;
  • cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  • valuta eventuali proposte di modifica dello statuto da presentare all’Assemblea dei soci;
  • distribuisce fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione;
  • decide le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  • presenta all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo;
  • delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • svolge in genere tutte le attività non espressamente riservate all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini soci e non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Può inoltre costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali con i soci e non soci, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare ai lavori dello stesso, in caso di assenza ingiustificata che si prolunghi oltre le tre convocazioni il Presidente può dichiarare il soggetto decaduto dalla carica e procedere alla sua sostituzione tra la graduatoria dei non eletti.

Art. 15 – Presidente

Al Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Può delegare, per funzioni di rappresentanza o per svolgere mansioni specifiche, i membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Collegio dei Revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei conti i è composto da uno a tre membri e resta in carica tre anni.

Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno 3 volte l’anno (ogni 4 mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.i

I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo

Art. 18 – Incompatibilità delle cariche

Le cariche di Consigliere e Revisore dei Conti sono incompatibili fra di loro.

Art. 19 – Patrimonio e fonti di finanziamento

Le entrate sono costituite da:

  • quote di contribuzione dei soci così come definite nella loro entità dall’Assemblea;
  • liberalità, contributi e sovvenzioni che comunque provengano all’Associazione;
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo associativo.

Il patrimonio è altresì costituito, oltre che da eventuali beni immobili, dalla documentazione (consistente in libri, riviste, supporti multimediali, studi, ricerche, monografie, saggi) e dagli strumenti per la ricerca e la divulgazione che verranno nel tempo acquisiti, catalogati e resi disponibili.

L’Associazione può inoltre acquisire, in via di temporaneo utilizzo ed al di fuori della pertinenza al proprio patrimonio, materiale e documentazione che ogni associato o altra figura intenda mettere a disposizione come supporto alla divulgazione o alla ricerca.

Le quote associative versate ed il patrimonio dell’Associazione sono intrasmissibili agli eredi degli associati.

Durante la vita dell’Associazione il patrimonio non può mai essere ripartito tra gli associati, neanche in parte. Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione e terminate le operazioni di liquidazione, l’Assemblea straordinaria degli associati delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che deve destinarsi alle finalità previste dall’articolo 3 e comunque per fini di utilità sociale.

Art. 20 – Esercizio sociale – bilancio

L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei soci entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Il rendiconto consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.

Art. 21 – Scioglimento dell’associazione

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di due successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall’Assemblea.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 22 – Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non contemplato nello Statuto e nei Regolamenti interni, valgono le disposizioni di legge.